Cosè una Causa Civile e come intraprenderla

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Per intraprendere una causa civile è essenziale consultare un avvocato per valutare la fondatezza della pretesa.

Il processo inizia con una diffida e, in molti casi, un tentativo di mediazione obbligatoria prima del giudizio vero e proprio.

Passi Preliminari
Raccogli tutte le prove disponibili, come documenti e testimoni, e invia una diffida formale alla controparte per tentare una risoluzione extragiudiziale. In materia come condomini, diritti reali o risarcimenti da responsabilità medica, avvia la mediazione obbligatoria presso un organismo accreditato, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Conferisci procura scritta all’avvocato, che redigerà l’atto introduttivo; se hai un reddito annuo imponibile inferiore a circa 12.838 euro (aggiornato periodicamente), richiedi il gratuito patrocinio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Determinazione Competenza
Valuta il giudice competente per materia, valore e territorio: il Giudice di Pace gestisce cause fino a 50.000 euro (o 30.000 in alcuni casi), mentre il Tribunale è residuale e esclusivo per materie come tasse, stato delle persone o esecuzioni forzate. Ad esempio, per controversie ereditarie vale il foro dell’apertura della successione.

L’avvocato notifica l’atto di citazione (o ricorso) alla controparte, che deve costituirsi entro termini precisi (almeno 20 giorni prima dell’udienza). Deposita telematicamente in cancelleria per l’iscrizione a ruolo, con almeno 120 giorni liberi tra notifica e prima udienza.

Svolgimento Udienze
Alla prima udienza, il giudice tenta la conciliazione con presenza personale delle parti e fissa il calendario (prova entro 90 giorni). Segue la fase istruttoria con ammissione di prove, testimoni e CTU, poi memorie conclusive e sentenza appellabile entro 30-60 giorni.

La mediazione obbligatoria in Italia è regolata dal D.Lgs. 28/2010, aggiornato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), ed è condizione di procedibilità per varie controversie civili prima di procedere in giudizio.

Materie Base Obbligatorie

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi
  • Servizi bancari e finanziari
  • Risarcimento danno da responsabilità medica e sanitaria
  • Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità

Materie Aggiunte dalla Riforma Cartabia (dal 2023)

Per controversie tra imprese:

  • Franchising
  • Consorzio
  • Subfornitura
  • Somministrazione
  • Rete
  • Associazione in partecipazione
  • Opera intellettuale
  • Società di persone

Eccezioni Chiave
Non richiesta per procedimenti d’urgenza, ingiunzioni, sfratti, esecutivi o possessori; il tentativo dura fino a 3 mesi presso un organismo accreditato

Per avviare la procedura di mediazione obbligatoria in Italia, si deposita un’istanza formale presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia, come previsto dal D.Lgs. 28/2010 aggiornato dalla Riforma Cartabia.

Passi Operativi
Compila l’istanza (modulo editabile disponibile sui siti degli organismi) con dati delle parti (istante e resistente), oggetto della controversia, ragioni della pretesa, valore della lite (secondo CPC) e procura all’avvocato se delegato.

Scegli l’organismo territorialmente competente (luogo del giudice per la controversia) e invia l’istanza via PEC con quietanza di pagamento delle spese di avvio e indennità del primo incontro (tariffe ministeriali DM 145/2018).

Il responsabile dell’organismo verifica la domanda, nomina il mediatore e fissa il primo incontro entro 30 giorni (solitamente 20-40 giorni), comunicando data, luogo e modalità via PEC o raccomandata a tutte le parti.

Fase Iniziale
Al primo incontro (durata minima 1 ora), il mediatore informa le parti (assistite da avvocati nelle mediazioni obbligatorie) sulle regole; decidono se proseguire (fino a 3 mesi totali) o chiudere con verbale processualmente rilevante.

Se la mediazione obbligatoria fallisce, il mediatore redige un verbale di mancato accordo (o di mancata prosecuzione), che ha valore processuale e consente di procedere in giudizio senza improcedibilità della domanda.

Effetti Immediati
I termini di prescrizione e decadenza ricominciano a decorrere dalla data del verbale negativo, permettendo all’istante di depositare l’atto di citazione o ricorso entro i limiti ordinari. Non ci sono sospensioni ulteriori dopo il fallimento.

Conseguenze in Giudizio
Il giudice, nella successiva causa civile, può desumere argomenti di prova contro la parte che ha causato il fallimento senza giustificato motivo (es. mancata partecipazione al primo incontro), condannandola potenzialmente al doppio del contributo unificato o a somme fino al massimo delle spese giudiziarie. Questo vale per mediazioni obbligatorie o delegate dalla Riforma Cartabia.

Opzioni Residuali
Le parti possono concordare una nuova mediazione volontaria, ma non è obbligatoria; in caso di proposta scritta del mediatore rifiutata, il verbale specifica il rifiuto per completezza probatoria.

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