Cosè una Causa Civile e come intraprenderla

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Come intraprendere una causa civile: guida completa

Per avviare una causa civile è essenziale consultare un avvocato, che valuterà la fondatezza della pretesa, la documentazione disponibile e la strategia più adeguata. In molti casi, prima del giudizio è obbligatorio tentare una procedura di mediazione.

Cos’è una causa civile e come funziona

Guida introduttiva ai passaggi fondamentali per avviare un giudizio civile in Italia.


Passi preliminari

Prima di avviare una causa è necessario raccogliere prove, documenti, comunicazioni e individuare eventuali testimoni. L’avvocato invia una diffida formale alla controparte per tentare una soluzione extragiudiziale.

Mediazione obbligatoria

In molte materie la mediazione è condizione di procedibilità: senza questo passaggio la domanda giudiziale è improcedibile. La mediazione si avvia presso un organismo accreditato nel territorio del giudice competente.

Procura e gratuito patrocinio

Per procedere è necessario conferire procura scritta all’avvocato. Chi ha un reddito imponibile annuo inferiore a circa 12.838 euro (valore aggiornato periodicamente) può richiedere il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.


Determinazione della competenza

La competenza dipende da materia, valore e territorio.

Giudice di Pace

Competente per cause fino a 50.000 euro (o 30.000 in alcune materie). Gestisce controversie di modesta entità economica.

Tribunale

Competenza residuale e esclusiva per materie come stato delle persone, successioni, tasse, esecuzioni forzate. Per controversie ereditarie vale il foro dell’apertura della successione.

Notifica e iscrizione a ruolo

L’avvocato notifica l’atto di citazione o il ricorso alla controparte, che deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza. L’atto viene depositato telematicamente in cancelleria con un intervallo minimo di 120 giorni tra notifica e prima udienza.


Svolgimento delle udienze

Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione e fissa il calendario processuale. Segue la fase istruttoria con ammissione delle prove, audizione dei testimoni e eventuale CTU. Conclusa l’istruttoria, le parti depositano memorie finali e il giudice emette sentenza appellabile entro 30-60 giorni.


Mediazione obbligatoria: quadro normativo

La mediazione obbligatoria è regolata dal D.Lgs. 28/2010, aggiornato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022). È condizione di procedibilità per numerose controversie civili.

Materie obbligatorie

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di aziende
  • Contratti assicurativi
  • Servizi bancari e finanziari
  • Responsabilità medica e sanitaria
  • Diffamazione a mezzo stampa o pubblicità

Materie aggiunte dalla Riforma Cartabia

  • Franchising
  • Consorzio
  • Subfornitura
  • Somministrazione
  • Rete
  • Associazione in partecipazione
  • Opera intellettuale
  • Società di persone

Eccezioni

La mediazione non è richiesta per procedimenti d’urgenza, ingiunzioni, sfratti, esecuzioni o procedimenti possessori.


Come avviare la mediazione obbligatoria

La procedura si avvia depositando un’istanza presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia.

Contenuto dell’istanza

  • Dati delle parti
  • Oggetto della controversia
  • Ragioni della pretesa
  • Valore della lite
  • Procura all’avvocato (se delegato)

Scelta dell’organismo

Si sceglie un organismo con sede nel territorio del giudice competente. L’istanza viene inviata via PEC con ricevuta del pagamento delle spese di avvio.

Nomina del mediatore

Il responsabile dell’organismo verifica la domanda, nomina il mediatore e fissa il primo incontro entro 30 giorni.


Fase iniziale della mediazione

Il primo incontro dura almeno un’ora. Il mediatore illustra regole e modalità. Le parti decidono se proseguire o chiudere con verbale.

Esito negativo

In caso di mancato accordo, il mediatore redige un verbale che consente di procedere in giudizio. I termini di prescrizione e decadenza riprendono dalla data del verbale.

Conseguenze processuali

Il giudice può desumere argomenti di prova contro la parte che ha causato il fallimento senza giustificato motivo e può applicare sanzioni economiche (es. doppio contributo unificato).


Opzioni successive

Le parti possono tentare una nuova mediazione volontaria. Se il mediatore formula una proposta scritta e una parte la rifiuta, il verbale ne dà atto per completezza probatoria.


Conclusione

La causa civile richiede preparazione, strategia e conoscenza delle procedure. La mediazione obbligatoria rappresenta un passaggio fondamentale per molte controversie e può offrire soluzioni rapide, economiche e vantaggiose.

Funzioni del mediatore nella causa civile

Approfondimento sul ruolo del mediatore e sulle tecniche utili per prepararsi alla procedura.


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