Calcolo del “Danno Non Patrimoniale” con Tabella Unica Nazionale
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Le principali categorie di danno non patrimoniale riconosciute dalla legge sono:
Danno biologico: riguarda la lesione all’integrità psico-fisica della persona, con conseguenze sulla salute, temporanee o permanenti.
Danno morale: consiste nella sofferenza interiore, angoscia o turbamento dell’animo derivanti dall’illecito.
Danno esistenziale: noto anche come danno alla vita di relazione, si riferisce all’alterazione delle abitudini di vita e dei rapporti sociali e familiari dell’individuo.
Danno da perdita del rapporto parentale: riguarda la privazione del rapporto affettivo con un congiunto, con la conseguente perdita di un sistema di vita basato sull’affettività e condivisione quotidiana.
Danno estetico: compromissione dell’aspetto esteriore della persona.
Queste categorie rappresentano le diverse forme di lesione di interessi inerenti alla persona che non hanno una valutazione economica diretta, ma sono comunque tutelate e risarcibili nei casi previsti dalla legge.
Perché il danno non patrimoniale è considerato “tipico” dalla legge italiana
Il danno non patrimoniale è considerato “tipico” dalla legge italiana perché il suo risarcimento è previsto solo nei casi espressamente determinati dalla legge stessa, a differenza del danno patrimoniale che è risarcibile per qualsiasi fatto illecito che provochi un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). Questa tipicità significa che non basta dimostrare un danno ingiusto, ma è necessario che la lesione riguardi diritti o interessi specificamente tutelati dalla normativa, compresi quelli costituzionali, come la salute, la libertà e l’onore della persona.
La giurisprudenza ha interpretato l’art. 2059 c.c. in modo da includere non solo la legge ordinaria, ma anche la legge costituzionale, ampliando così la tutela del danno non patrimoniale a tutti i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione. Questo ha portato a una nozione di “tipicità elastica”, per cui il danno non patrimoniale è risarcibile quando si verifica in relazione a diritti costituzionalmente garantiti, superando la rigida limitazione iniziale a casi espressamente previsti da norme ordinarie.
In sintesi, la tipicità del danno non patrimoniale deriva dalla necessità di un fondamento normativo preciso per il risarcimento, che può essere individuato sia nella legge ordinaria sia nella legge costituzionale, garantendo così una tutela mirata e coerente dei diritti della personalità.
Quali sono le differenze tra danno biologico, morale ed esistenziale
Le differenze tra danno biologico, danno morale e danno esistenziale sono le seguenti:
Danno biologico: consiste nella lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, accertabile medico-legale. Incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato. È un danno tangibile e oggettivamente valutabile, legato a una compromissione della salute fisica o psichica.
Danno morale: rappresenta una sofferenza interiore, uno stato d’animo di angoscia, dolore, turbamento o sofferenza psichica che non ha una base organica e non è suscettibile di accertamento medico-legale. È una categoria autonoma rispetto al danno biologico e riguarda la sofferenza soggettiva della vittima, come il dolore dell’animo, la paura o la vergogna.
Danno esistenziale: è il peggioramento concreto e tangibile delle condizioni di vita quotidiana e della qualità della vita, che si manifesta nella difficoltà o impossibilità di svolgere le attività abituali, nei rapporti sociali e affettivi compromessi. Si differenzia dal danno morale perché è visibile dall’esterno e riguarda la vita di relazione e l’esistenza pratica della persona, non un mero stato d’animo momentaneo. È anch’esso risarcibile quando la lesione riguarda diritti costituzionalmente tutelati e comporta un danno di rilievo.
In sintesi, il danno biologico è una lesione fisica o psichica oggettivamente accertabile, il danno morale è una sofferenza interiore soggettiva e non misurabile clinicamente, mentre il danno esistenziale è un danno concreto e visibile che incide sulla vita quotidiana e sulle relazioni sociali della persona. Le tre categorie sono autonome e non si assorbono reciprocamente nel risarcimento.
Come si valuta il danno estetico e la sua rilevanza legale
Il danno estetico è la modificazione peggiorativa dell’aspetto fisico di una persona, che compromette l’integrità fisionomica e può essere valutato medico-legalmente come una componente del danno biologico.
Come si valuta il danno estetico
La valutazione del danno estetico è complessa e si basa su diversi criteri, tra cui:
Dimensione oggettiva: l’effettiva consistenza e localizzazione dell’alterazione anatomica (cicatrici, deformazioni, sfregi).
Implicazioni psicologiche: la percezione soggettiva del danno da parte del danneggiato, che può influire sull’autostima e sulla vita sociale.
Visibilità e permanenza: danni visibili come cicatrici sul volto sono generalmente considerati più gravi rispetto a quelli meno evidenti o nascosti, e la permanenza del danno incide sul risarcimento.
Reversibilità: la possibilità di correzione o attenuazione del danno estetico tramite interventi medici o chirurgici viene considerata nella quantificazione del risarcimento.
Fattori personali: età, sesso, condizione fisica e stato precedente all’evento lesivo sono fondamentali per valutare l’entità del danno e il suo impatto sulla vita quotidiana e sociale.
La perizia medico-legale è indispensabile per accertare le alterazioni anatomiche oggettive, la loro evoluzione nel tempo e le eventuali menomazioni funzionali associate.
Rilevanza legale
Il danno estetico non è una categoria autonoma, ma una componente del danno biologico, ovvero della lesione all’integrità psico-fisica della persona. La giurisprudenza e la dottrina ritengono che il giudice debba tenerne conto nella liquidazione complessiva del danno biologico, valutandolo in base agli effetti anatomo-funzionali e psicologici che produce.
In ambito risarcitorio, il danno estetico è quindi risarcibile come parte del danno biologico e può influenzare significativamente l’importo del risarcimento, soprattutto quando incide sulla vita sociale, lavorativa e sull’autostima del danneggiato.
In sintesi, la valutazione del danno estetico richiede un’analisi medico-legale approfondita che tenga conto sia degli aspetti oggettivi sia di quelli soggettivi, e la sua rilevanza legale si traduce nel riconoscimento di un diritto al risarcimento nell’ambito del danno biologico complessivo.
Come si valuta l’effetto di un danno estetico sulle relazioni sociali e sull’autostima
La valutazione dell’effetto di un danno estetico sulle relazioni sociali e sull’autostima si basa su un’analisi che considera sia gli aspetti oggettivi della lesione sia le sue ripercussioni psicologiche e sociali sulla persona.
Valutazione medica-legale e psicologica
Aspetti oggettivi: il medico legale valuta la gravità e la visibilità del danno estetico (cicatrici, deformità, ustioni) secondo criteri tabellari e linee guida nazionali, attribuendo una percentuale di danno biologico che riflette anche l’impatto sull’immagine corporea.
Ripercussioni psicologiche: il danno estetico può causare ansia, depressione, bassa autostima e disturbi emotivi, che influenzano negativamente la qualità della vita e compromettono le relazioni personali e professionali.
Effetti sulle relazioni sociali: la modificazione dell’aspetto può portare a isolamento, difficoltà nei rapporti interpersonali e riduzione della partecipazione sociale, dovuti a sentimenti di vergogna, imbarazzo o paura del giudizio altrui.
Impatto sull’autostima: secondo studi psicologici, la percezione negativa del proprio corpo, soprattutto quando non conforme agli standard sociali di bellezza, genera un continuo stato di vigilanza e auto-oggettivazione che alimenta ansia e insoddisfazione corporea, con conseguente peggioramento dell’autostima e del benessere psicologico.
Metodo di valutazione
La quantificazione del danno tiene conto:
- Della gravità e permanenza del danno estetico.
- Delle conseguenze psicologiche e morali correlate, valutate anche attraverso testimonianze e perizie psicologiche.
- Delle limitazioni nelle attività sociali e lavorative dovute al danno.
- Della soggettività della vittima nel percepire e subire il pregiudizio estetico, pur cercando di ridurre la discrezionalità con criteri oggettivi riconosciuti a livello nazionale.
Conclusione
L’effetto del danno estetico sulle relazioni sociali e sull’autostima è quindi valutato integrando dati medico-legali e psicologici, riconoscendo che la lesione dell’aspetto fisico può avere un impatto profondo e duraturo sulla vita affettiva, sociale e psicologica della persona, giustificando così un risarcimento che tenga conto anche delle sofferenze immateriali connesse.
In quali casi il danno da perdita del rapporto parentale è risarcibile
Il danno da perdita del rapporto parentale è risarcibile quando la morte o la lesione grave di un congiunto, causata da un fatto illecito di terzi, determina nei familiari una sofferenza interiore e una modificazione peggiorativa delle loro attività dinamico-relazionali, con conseguente lesione dell’integrità psicofisica.
Casi di risarcibilità
Morte o grave lesione di un congiunto: il danno è riconosciuto quando la perdita o la compromissione dell’integrità psicofisica di un familiare stretto (coniuge, figli, genitori, fratelli, conviventi stabili) provoca un danno non patrimoniale ai parenti prossimi.
Sofferenza psicofisica dei familiari: è necessario che la perdita abbia causato una lesione dell’integrità psicofisica dei congiunti, anche in via presuntiva, ovvero un pregiudizio morale e dinamico-relazionale significativo.
Rapporto affettivo concreto e stabile: la giurisprudenza riconosce il risarcimento anche a soggetti non formalmente legati da vincoli di parentela ma che dimostrino un legame affettivo intenso e duraturo con la vittima, come zii, nonni, nipoti o partner di fatto.
Danno personale e patrimoniale: oltre al danno non patrimoniale, possono essere risarciti anche i danni patrimoniali derivanti dalla perdita, come le spese sostenute o i mancati redditi collegati all’evento.
Soggetti legittimati:
- Coniuge
- Figli
- Genitori
- Fratelli e sorelle
- Conviventi stabili, anche non coniugati, purché dimostrino un rapporto stabile e duraturo
- Altri familiari o affini con legame affettivo significativo e stabile
Modalità di liquidazione
Il risarcimento è generalmente quantificato dal giudice in via equitativa, spesso con l’ausilio di tabelle orientative che tengono conto di fattori quali grado di parentela, età, convivenza, intensità del legame affettivo e condizioni personali del danneggiato.
In sintesi, il danno da perdita del rapporto parentale è risarcibile quando è dimostrato che l’evento illecito ha causato un pregiudizio serio e concreto nella sfera affettiva e psicofisica dei familiari o di soggetti legati da un rapporto affettivo stabile con la vittima.
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